In Arrivo il Registro Unico Enti Terzo Settore - RUNTS -

In Arrivo il Registro Unico Enti Terzo Settore - RUNTS -

 

Enti del terzo settore e Registro Unico, in arrivo il decreto attuativo

RUNTS, Registro unico nazionale del terzo settore a giorni il decreto attuativo con le modalità di iscrizione e le regole di tenuta del registro: vantaggi e svantaggi

Entro questa settimana la Conferenza Stato Regioni dovrebbe liberare il Decreto attuativo del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Si tratta dell’ultimo esame prima dell’approvazione del testo da parte del Ministro del Lavoro.

Il decreto tanto atteso per dare l’avvio definitivo alla riforma cominciata nel lontano 2016 conterrà le modalità di iscrizione nel registro e la tenuta dello stesso.

Il Registro nazionale RUNTS sostituirà tutti i registri locali ed è bene sottolineare che l’iscrizione non è obbligatoria ma garantirà qualora si provveda una serie di vantaggi fiscali.

La mancata iscrizione di un ente non commerciale al RUNTS preclude però la possibilità di acquisire la qualifica di ETS e perciò preclude eventuali benefici fiscali previsti dalla riforma.

Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Il Registro unico sarà appunto nazionale ma gestito su base territoriale da ciascuna regione e provincia autonoma, e conterrà le seguenti sezioni:

ODV (Organizzazioni di Volontariato),

APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso;

altri ETS (Enti del Terzo settore).

Sarà un registro pubblico e accessibile ad ogni singolo cittadino.

È bene sottolineare che l’iscrizione al RUNTS ha benefici ma anche dei costi, perciò, sarà necessario valutare caso per caso se sia conveniente farlo.

Svantaggi:

costi da sostenere per adeguare entro il 31 ottobre 2020 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del

codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale costi legati alla redazione e al deposito del bilancio. L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico. È possibile quindi che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da sottolineare che la documentazione contabile non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Per fortuna gli enti di piccole dimensioni (entrate inferiori ai 220.000,00 euro annui), dovranno soltanto pubblicarlo sul proprio sito e redigerlo in forma semplificata.

Se l'associazione è stata costituita con atto costitutivo o statuto redatto con la forma di scrittura privata registrata le successive modifiche dovranno avere tale forma e perciò registrata presso l'agenzia delle entrate.

Vantaggi

se l’ente del Terzo Settore ha interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico, malgrado i costi da sostenere, può essere più efficace rispetto all’iter previsto dal DPR 361/2000.

L’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro Unico avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi.

Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono

prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà

carattere commerciale o non commerciale. È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente. Ci saranno agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS e misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.

L’art 79 del Codice del Terzo Settore esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

Per l’iscrizione al RUNTS gli enti dovranno provvedere ad allinearsi con quanto previsto dalla riforma per l’iscrizione e in particolare come detto adeguare i propri statuti.

E' bene ricordare che il termine per l’adeguamento degli statuti ha già subito tre rinvii:

In principio il termine era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il D. Lgs.105/2018 (c.d. Decreto correttivo del Codice) lo ha spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dall'art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (DL 34/2019).

Infine, l'art. 35 del DL18/2020 (c.d. Cura Italia), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale COVID-19, lo ha ulteriormente rinviato al 31 ottobre 2020.

Tra gli altri adempimenti necessari alla iscrizione al RUNTS vi è il possesso di un indirizzo PEC perché ogni comunicazione con il registro avverrà in via telematica.

Addì 08 settembre 2020

Lorenzo Marinelli